Art. 1

In vigore dal 23 set 1991
Gli importi riscossi o garantiti a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità del regolamento (CEE) n. 1432/91 sono riscossi sino alle seguenti aliquote del dazio. i) Fibre di poliesteri in fiocco: 3,19 %, (Codice addizionale Taric 8527). Alla società sotto indicata si applica il seguente dazio: - Sonmez Filament: 0,58 %. (Codice addizionale Taric 8526). ii) Filati di filamenti testurizzati di poliesteri: 1,98 %. (Codice addizionale Taric 8532). Alle società sotto indicate si applicano i seguenti dazi: - SASA: 1,31 %. (Codice addizionale Taric 8531). - Sonmez Filament: 0,58 %. (Codice addizionale Taric 8530). - Sonmez ASF: 0,58 %. (Codice addizionale Taric 8529). - Polyteks: 1,48 %. (Codice addizionale Taric 8528). iii) Filati di filamenti di poliesteri: 9,99 %. (Codice addizionale Taric 8534). È esente dal dazio la seguente società: - Sonmez Filament. (Codice addizionale Taric 8533). iv) Filati di poliesteri parzialmente orientati: 7,29 %. (Codice addizionale Taric 8536). È esente dal dazio la seguente società: - Sonmez ASF. (Codice addizionale Taric 8535). Gli importi riscossi o garantiti a titolo provvisorio che non sono coperti dalle aliquote sopra elencate sono svincolati.
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