Art. 1
In vigore dal 23 set 1991
Gli importi riscossi o garantiti a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità del regolamento (CEE) n. 1432/91 sono riscossi sino alle seguenti aliquote del dazio.
i) Fibre di poliesteri in fiocco: 3,19 %,
(Codice addizionale Taric 8527).
Alla società sotto indicata si applica il seguente dazio:
- Sonmez Filament: 0,58 %.
(Codice addizionale Taric 8526).
ii) Filati di filamenti testurizzati di poliesteri: 1,98 %.
(Codice addizionale Taric 8532).
Alle società sotto indicate si applicano i seguenti dazi:
- SASA: 1,31 %.
(Codice addizionale Taric 8531).
- Sonmez Filament: 0,58 %.
(Codice addizionale Taric 8530).
- Sonmez ASF: 0,58 %.
(Codice addizionale Taric 8529).
- Polyteks: 1,48 %.
(Codice addizionale Taric 8528).
iii) Filati di filamenti di poliesteri: 9,99 %.
(Codice addizionale Taric 8534).
È esente dal dazio la seguente società:
- Sonmez Filament.
(Codice addizionale Taric 8533).
iv) Filati di poliesteri parzialmente orientati: 7,29 %.
(Codice addizionale Taric 8536).
È esente dal dazio la seguente società:
- Sonmez ASF.
(Codice addizionale Taric 8535).
Gli importi riscossi o garantiti a titolo provvisorio che non sono coperti dalle aliquote sopra elencate sono svincolati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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