Art. 3

In vigore dal 23 set 1991
Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2818:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo