Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 set 1991
Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
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