Art. 2

In vigore dal 23 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26. (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (5) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2. (6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 5.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/2810 | Portale Normativo