Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2245/85 è così modificato:

In vigore dal 23 set 1991
1) Il testo degli è sostituito dal testo seguente: « Divieti di pesca (*) 1. Dal 1o luglio 1990 al 30 giugno 1991, è vietata la pesca diretta di Patagonotothen brevicauda guntheri, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons nella sottozona FAO 48.3 Antartico (Georgia australe). 2. Dal 1o aprile 1991 al 4 novembre 1991, è vietata la pesca diretta di Champsocephalus gunnari nelle acque della Georgia australe (sottozona FAO 48.3 Antartico). Durante detto periodo, è vietata la pesca di Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons nelle acque della sottozona FAO 48.3 Antartico, salvo per fini scientifici. 3. È vietata la pesca diretta dei pesci nelle sottozone FAO 48.1 e 48.2 Antartico durante la campagna di pesca 1990/1991, salvo per fini scientifici.
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