Art. 2
In vigore dal 18 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (3) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86. (4) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121. (5) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126. (6) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 133. (7) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 151. (8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (9) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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