Art. 1
Nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 693/88 viene introdotta la seguente regola d'origine:
In vigore dal 18 set 1991
Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposte le sostanze non originarie per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) « ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) »
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