Art. 4

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende:

In vigore dal 9 set 1991
a) l'elenco delle zone di produzione di olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca dell'olivo si deve considerare prioritaria, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni; b) qualora ciò sia reso necessario da determinate situazioni regionali, l'elenco delle zone di produzione dell'olio d'oliva in cui si deve considerare prioritaria la lotta contro altri organismi nocivi, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni; c) un progetto per la costituzione o il mantenimento di un sistema di controllo, di allarme e di valutazione in ciascuna zona di produzione prioritaria; il sistema deve comprendere, in particolare: - i metodi di misurazione della popolazione di mosche dell'olivo e di altri organismi nocivi, - un dispositivo per l'allarme e per la prescrizione del trattamento, - mezzi di formazione e di informazione dei produttori, - mezzi di valutazione del dispositivo d'allarme e degli effetti del trattamento; d) un progetto relativo ad un piano d'azione per l'esecuzione dei trattamenti necessari in ciascuna zona di produzione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1991/2678 — Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende: | Portale Normativo