Art. 2

In vigore dal 9 set 1991
Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'integrazione alla produzione, applicata ai sensi dell'articolo del regolamento (CEE) n. 1314/90. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo trattenuto in ciascuno Stato membro interessato.
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