Art. 5

In vigore dal 9 set 1991
Le disposizioni necessarie qualora dalla situazione del mercato - tenuto conto in particolare delle correnti di scambio e dei conferimenti all'intervento - risulti che i quantitativi di prodotti presi in considerazine per la determinazione delle scorte sono inadeguati, vengono adottate in base alla stessa procedura seguita per il presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2676:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1991/2676 | Portale Normativo