Art. 2

In vigore dal 9 set 1991
1. Sono considerati come « scorta privata » i prodotti in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, a) interamente ottenuti in tale territorio, oppure b) - ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dal suddetto territorio, oppure - importati nella Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione, per i quali sono state espletate le formalità di immissione in libera pratica e sono stati riscossi dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza ristorno né totale né parziale, e per i quali è stato effettuato un inventario ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2761/90. 2. Sono altresì considerati « scorte private » i quantitativi di animali vivi delle specie bovina, suina o ovina che possono costituire oggetto, eventualmente dopo la macellazione di misure d'intervento, o di restituzione all'esportazione e che - si trovano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, oppure - si trovano, in forma di scorte vive o di carni, nella Comunità quale si configurava prima del 3 ottobre 1990 e provengono dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. 3. Non sono soggetti al presente regolamento i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2761/90.
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