Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è così modificato:
In vigore dal 4 set 1991
1) (concerne solo la versione tedesca).
2) All'articolo 3, paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
« L'ultima consegna ha luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia, non può essere superato il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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