Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è così modificato:

In vigore dal 4 set 1991
1) (concerne solo la versione tedesca). 2) All'articolo 3, paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « L'ultima consegna ha luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia, non può essere superato il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri »
Storico versioni

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