Art. 1
In vigore dal 29 ago 1991
1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 991 743 t.
2. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:
- la produzione stimata è fissata a 888 912 t;
- il quantitativo massimo garantito stabilito dal regolamento (CEE) n. 1731/91 è aumentato di 43 536 t;
- la riduzione dell'importo dell'integrazione è fissata a 6,710 ECU/100 kg.
Storico versioni
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