Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ago 1991
1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 991 743 t. 2. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992: - la produzione stimata è fissata a 888 912 t; - il quantitativo massimo garantito stabilito dal regolamento (CEE) n. 1731/91 è aumentato di 43 536 t; - la riduzione dell'importo dell'integrazione è fissata a 6,710 ECU/100 kg.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2606:oj#art-1