Art. 2

In vigore dal 6 ago 1991
1. Qualora la domanda di premio sia presentata da un'associazione di produttori ai sensi dell', primo comma, punto 2 del regolamento (CEE) n. 3493/90, quest'ultima presenta un'unica domanda di premio il cui formulario è firmato da tutti i produttori ai sensi del punto 1 dello stesso articolo; questi restano soggetti agli obblighi che il regolamento (CEE) n. 3007/84 impone ai produttori. Il premio è versato direttamente all'associazione. Le regole sulle sanzioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 si applicano all'associazione in quanto tale. Tuttavia, la sanzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento citato si applica agli associati che, pur essendo produttori anche l'anno successivo, cessano di far parte dell'associazione. 2. Nella domanda di premio occorre indicare il numero di capi conferiti all'associazione da ciascun produttore. Tuttavia, qualora la natura dell'associazione non consente di identificare i capi di proprietà dei singoli produttori, nello statuto o regolamento interno dell'associazione deve essere indicato un criterio di ripartizione del patrimonio ovino e/o caprino tra i produttori ai sensi dell', primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90. Il criterio di ripartizione deve corrispondere alla ripartizione degli attivi dell'associazione tra i soci produttori in caso di scioglimento della stessa. Il criterio di ripartizione viene modificato nel corso delle campagne successive soltanto nel caso di un sostanziale mutamento della composizione dell'associazione, notificata all'autorità competente per la concessione del premio. Nella domanda annua di premio occorre indicare il numero di pecore attribuito a ciascun produttore in base al criterio suddetto. 3. Non possono essere considerati produttori soci di associazioni di produttori che possono beneficiare dell'applicazione dei limiti di cui all', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89: a) i soci produttori legati da vincolo di subordinazione ad un altro socio produttore; b) i soci produttori che non contribuiscono al capitale e al lavoro dell'impresa né, corrispondentemente, ne dividano gli utili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2385:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1991/2385 | Portale Normativo