Art. 2

In vigore dal 31 lug 1991
Per il calcolo dell'indennità di cui all', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91, la riduzione da prendere in considerazione è quella definita all', diminuita dei quantitativi di riferimento nuovamente attribuiti ai produttori ai sensi dell', paragrafo 4, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1637/91. L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno di ogni campagna in questione. TITOLO II Indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera
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