Art. 1

In vigore dal 31 lug 1991
Per il calcolo dell'indennità di cui all' del regolamento (CEE) n. 1637/91, la riduzione da prendere in considerazione è pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento disponibile prima del 15 giugno 1991 e il quantitativo di riferimento disponibile al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi, esclusi i trasferimenti di quantitativi di riferimento menzionati all' del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91 (2), o comportanti effetti giuridici analoghi, effettuati a decorrere dall'ottavo periodo oppure - a scelta dello Stato membro - a decorrere dalla data alla quale è stata notificata al produttore la riduzione del suo quantitativo di riferimento. L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2349 | Portale Normativo