Art. 4

In vigore dal 30 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15. ALLEGATO I Prezzo minimo da pagare ai produttori Prodotto ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in: Spagna altri Stati membri Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta 26,089 26,738 Aiuti alla produzione Prodotto ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in: Spagna (1) altri Stati membri (2) Pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta 10,894 11,543 (1) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in Spagna. Se il prodotto è trasformato altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso. (2) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in uno Stato membro, esclusa la Spagna. Se il prodotto è trasformato in Spagna, l'aiuto alla produzione non viene concesso. ALLEGATO II Coefficienti di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2137/90, applicabili per la campagna 1991/1992 FB Dkr DM Dra Pta FF £ Irl Lit Fl Esc £ 1 1 1 0,0125 1,0271 1 1 1 1 1,0087 0,9872
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