Art. 4
In vigore dal 30 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.
ALLEGATO I
Prezzo minimo da pagare ai produttori
Prodotto ECU/100 kg netti franco produttore
per prodotti coltivati in: Spagna altri
Stati membri Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta 26,089 26,738
Aiuti alla produzione
Prodotto ECU/100 kg netti per prodotti
ottenuti da materie prime
raccolte in: Spagna
(1) altri
Stati membri
(2) Pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta 10,894 11,543
(1) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in Spagna. Se il prodotto è trasformato altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso.
(2) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in uno Stato membro, esclusa la Spagna. Se il prodotto è trasformato in Spagna, l'aiuto alla produzione non viene concesso.
ALLEGATO II
Coefficienti di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2137/90, applicabili per la campagna 1991/1992
FB
Dkr
DM
Dra
Pta
FF
£ Irl
Lit
Fl
Esc
£ 1
1
1
0,0125
1,0271
1
1
1
1
1,0087
0,9872
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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