Art. 10

In vigore dal 26 lug 1991
1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli ogni informazione necessaria per l'esecuzione dell'operazione di fornitura. 2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'operazione di fornitura, in particolare i risultati dei controlli e le condizioni di presa in consegna della merce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2263:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Regolamento (UE) 1991/2263 | Portale Normativo