Art. 10
In vigore dal 26 lug 1991
1. La Commissione comunica agli organismi di cui agli ogni informazione necessaria per l'esecuzione dell'operazione di fornitura.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'operazione di fornitura, in particolare i risultati dei controlli e le condizioni di presa in consegna della merce.
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