Art. 2
In vigore dal 24 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (6) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 38. (7) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22. (8) GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 14. (9) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25. (10) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 30. (11) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 35. (12) GU n. L 211 del 9. 8. 1990, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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