Art. 1

In vigore dal 24 lug 1991
1. Per la campagna 1990/1991 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, in Spagna, in Belgio e nei Paesi Bassi. L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a: - 1 640 000 ecu nella Repubblica federale di Germania, - 1 430 000 ecu in Francia, - 860 000 ecu in Italia, - 1 140 000 ecu in Spagna, - 215 000 ecu in Belgio, - 215 000 ecu nei Paesi Bassi. 2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data della loro realizzazione. 3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi di conversione agricola in vigore nel settore vinicolo alla data del 1o settembre 1990.
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