Art. 4
In vigore dal 19 lug 1991
L'ammontare netto del credito garantito dalla Comunità è destinato esclusivamente all'acquisto nella Comunità e all'importazione in Unione Sovietica dei prodotti in merito ai quali un accordo è stato raggiunto tra la Comunità e l'Unione Sovietica e che sono elencati in allegato all'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche in merito ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e generi alimentari dalla Comunità in Unione Sovietica. Una quota dell'ammontare in parola, non superiore al 15 % del totale, può essere utilizzata per coprire i costi di trasporto dei prodotti verso l'Unione Sovietica.
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