Art. 3

In vigore dal 19 lug 1991
1. In caso di inadempimento del mutuante, il sindacato di banche ne dà comunicazione alla Commissione. La garanzia opera dopo un periodo di grazia da concordare con il sindacato di banche. Durante tale periodo il garante non è tenuto a corrispondere alcun interesse supplementare. 2. L'esecuzione della garanzia non determina alcuna accelerazione dei pagamenti ancora dovuti a norma del contratto di mutuo.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/2150 | Portale Normativo