Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:
In vigore dal 16 lug 1991
1. All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva comunitario, previste dall'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 fino alla campagna 1991/92, sono organizzate negli Stati membri in cui:
- le prospettive d'incremento dello smercio di succo d'uva sono più favorevoli,
- le condizioni di commercializzazione consentono un rapido adeguamento dell'offerta all'incremento della domanda ottenuto con le campagne promozionali. »
2. All', paragrafo 2, il periodo di due settimane è sostituito da quelle di quattro settimane.
3. All'articolo 3, paragrafo 2 il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:
« - l'indicazione precisa dell'impegno delle organizzazioni professionali per dare maggiore impulso al conseguimento degli obiettivi della campagna. »
4. All'articolo 3, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
« Inoltre, sul materiale utilizzato per la realizzazione delle campagne promozionali va apposto l'emblema ufficiale della Comunità. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2083:oj#art-1