Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

In vigore dal 16 lug 1991
1. All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva comunitario, previste dall'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 fino alla campagna 1991/92, sono organizzate negli Stati membri in cui: - le prospettive d'incremento dello smercio di succo d'uva sono più favorevoli, - le condizioni di commercializzazione consentono un rapido adeguamento dell'offerta all'incremento della domanda ottenuto con le campagne promozionali. » 2. All', paragrafo 2, il periodo di due settimane è sostituito da quelle di quattro settimane. 3. All'articolo 3, paragrafo 2 il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente: « - l'indicazione precisa dell'impegno delle organizzazioni professionali per dare maggiore impulso al conseguimento degli obiettivi della campagna. » 4. All'articolo 3, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Inoltre, sul materiale utilizzato per la realizzazione delle campagne promozionali va apposto l'emblema ufficiale della Comunità. »
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