Art. 1

In vigore dal 12 lug 1991
Sono sospesi i dazi doganali sull'alcole etilico di origine vinica ottenuto in Spagna nell'ambito delle distillazioni contemplate dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e destinato ad essere utilizzato come carburante nella Comunità nell'ambito di gare particolari. Il controllo della destinazione è eseguito secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4142/87.
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