Art. 1
In vigore dal 12 lug 1991
Sono sospesi i dazi doganali sull'alcole etilico di origine vinica ottenuto in Spagna nell'ambito delle distillazioni contemplate dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e destinato ad essere utilizzato come carburante nella Comunità nell'ambito di gare particolari. Il controllo della destinazione è eseguito secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4142/87.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2057:oj#art-1