Art. 4

In vigore dal 11 lug 1991
1. Ai fini della valutazione delle caratteristiche organolettiche, gli Stati membri istituiscono comitati assaggiatori selezionati ed addestrati secondo le norme previste nel metodo descritto all'allegato XII. 2. Qualora uno Stato membro dovesse incontrare difficoltà per istituire un comitato di assaggio sul proprio territorio, potrà fare ricorso ad un comitato operante in altro Stato membro.
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