Art. 2

1. Le caratteristiche degli oli contemplati nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi di analisi:

In vigore dal 11 lug 1991
- per la determinazione degli acidi grassi liberi, espressi in percentuale di acido oleico, il metodo di cui all'allegato II, - per la determinazione dell'indice di perossido, il metodo di cui all'allegato III, - per la determinazione degli alcoli alifatici, il metodo di cui all'allegato IV, - per la determinazione del contenuto di steroli, il metodo di cui all'allegato V, - per la determinazione dell'eritrodiolo + uvaolo, il metodo di cui all'allegato VI, - per la determinazione degli acidi grassi saturi in posizione 2 del trigliceride, il metodo di cui all'allegato VII, - per la determinazione del tenore di trigliceridi, il metodo di cui all'allegato VIII, - per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui all'allegato IX, - per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X «A» e X «B», - per la determinazione dei solventi alogenati volatili, il metodo di cui all'allegato XI, - per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII, applicato conformemente al paragrafo 2, - per la prova di raffinazione, il metodo di cui all'allegato XIII. 2. L'analista, anche assistito da periti, procede alla valutazione delle caratteristiche organolettiche secondo la procedura descritta nella scheda di assaggio di cui all'allegato XII. Qualora l'analista constati caratteristiche organolettiche diverse da quelle risultanti dalla denominazione del prodotto, è tenuto a fare esaminare il campione da un comitato di assaggio, conformemente alle disposizioni dell'allegato XII. Ogni analisi di revisione è effettuata dal comitato di assaggio conformemente alle dette disposizioni. Per la valutazione delle caratteristiche organolettiche nel corso delle operazioni legate al regime d'intervento il comitato di assaggio procede a tale valutazione conformemente all'allegato XII.
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