Art. 4

In vigore dal 11 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15. (6) GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8. (7) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 6. ALLEGATO Prezzo minimo da pagare ai produttori Prodotto ECU / 100 kg franco produttore Fichi secchi non trasformati di categoria C 67,535 Aiuto alla produzione Prodotto ECU / 100 kg netto Fichi secchi di categoria C 29,890
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2039:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo