Art. 3

In vigore dal 11 lug 1991
Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/2039 | Portale Normativo