Art. 2
In vigore dal 9 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1.
ALLEGATO
Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Massimale (tonnellate) 04.0040 7202 30 00 - Ferro-silicio-manganese 1 298
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2014:oj#art-2