Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1. ALLEGATO Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Massimale (tonnellate) 04.0040 7202 30 00 - Ferro-silicio-manganese 1 298
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