Art. 2

In vigore dal 9 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1991 . Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 353 del 17 . 12 . 1990, pag . 23 . ( 3 ) GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag . 22 . ( 4 ) GU n . L 196 del 17 . 7 . 1987, pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 174 del 14 . 7 . 1977, pag . 15 . ( 6 ) GU n . L 168 del 30 . 6 . 1990, pag . 14 . ALLEGATO Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1991/1992 1.2Stato membro Cereali Belgio Tutti i cereali, salvo il frumento duro Danimarca Tutti i cereali, salvo il frumento duro e la segala Francia Tutti i cereali, salvo il frumento duro Irlanda Tutti i cereali, salvo il frumento duro Lussemburgo Tutti i cereali, salvo il frumento duro Paesi Bassi Tutti i cereali, salvo il frumento duro Portogallo Tutti i cereali, salvo il frumento duro Repubblica federale di Germania Tutti i cereali, salvo il frumento duro // //
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