Art. 2
In vigore dal 9 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1991 .
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 353 del 17 . 12 . 1990, pag . 23 .
( 3 ) GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag . 22 .
( 4 ) GU n . L 196 del 17 . 7 . 1987, pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 174 del 14 . 7 . 1977, pag . 15 .
( 6 ) GU n . L 168 del 30 . 6 . 1990, pag . 14 .
ALLEGATO
Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1991/1992
1.2Stato membro
Cereali
Belgio
Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Danimarca
Tutti i cereali, salvo il frumento duro e la segala
Francia
Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Irlanda
Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Lussemburgo
Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Paesi Bassi
Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Portogallo
Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Repubblica federale di Germania
Tutti i cereali, salvo il frumento duro // //
Storico versioni
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