Art. 6

In vigore dal 8 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (6) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8. (7) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39. ALLEGATO (in tonnellate) Cereali Guadalupe Martinica Guyana Réunione - Frumento tenero 40 000 10 000 1 000 30 000 - Granturco 1 250 1 250 480 - - Orzo - - 1 000 10 000 Termine di consegna: dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 1991 Gara - Frumento tenero: Germania e Francia - Granturco: Francia - Orzo: Regno Unito e Francia
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1995:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo