Art. 2
In vigore dal 8 lug 1991
1. La gara è aperta dal 1o luglio al 30 novembre 1991; la prima asta avrà luogo il 10 luglio 1991.
2. I cereali venduti debbono essere consegnati nei paesi di destinazione di cui all'.
3. Le offerte sono valide solo se:
- sono corredate dell'impegno scritto dell'offerente di trasferire, all'atto della rivendita dei cereali dopo il loro arrivo a destinazione, il beneficio di prezzo accordatogli in base alle condizioni di gara stabilite all'; qualora la merce non sia venduta ai fini del consumo diretto, l'offerente inserisce nelle condizioni di vendita l'obbligo dell'acquirente di trasferire a sua volta la riduzione di prezzo di cui all';
- sono corredate dell'impegno scritto del concorrente di costituire, al più tardi all'atto del pagamento della merce, una cauzione a copertura della differenza tra il prezzo di cui all', paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta.
Storico versioni
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