Art. 2

In vigore dal 3 lug 1991
Per le spedizioni dei prodotti di cui all' effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89. Tuttavia, la comunicazione di cui all', paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1951:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo