Art. 1

In vigore dal 3 lug 1991
I periodi di cui all' del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.
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