Art. 3
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1570/77, si applicano le seguenti disposizioni:
In vigore dal 28 giu 1991
1. per il frumento duro di peso specifico inferiore a 77 kg/hl, al prezzo d'acquisto all'intervento si applica una detrazione del 2 %;
2. per il frumento tenero di peso specifico inferiore a 72 kg/hl, si applica la detrazione di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1570/77;
3. per l'orzo di peso specifico inferiore a 63 kg/hl, ai prezzi d'acquisto all'intervento si applicano le seguenti detrazioni:
- da 63 kg/hl fino a 60 kg/hl: 1 %,
- meno di 60 kg/hl: 3 %.
Storico versioni
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