Art. 1

In vigore dal 28 giu 1991
1. In deroga al disposto dell', primo comma del regolamento (CEE) n. 1569/77, in Portogallo possono essere offerte all'intervento partite omogenee di frumento tenero, di segala, di triticale, di orzo, di granturco e di sorgo per un quantitativo minimo di: - 15 t per il periodo compreso tra il 1o luglio 1991 fino al termine della campagna di commercializzazione 1991/1992, - 30 t nel corso della campagna di commercializzazione 1992/1993, e - 45 t nel corso della campagna di commercializzazione 1993/1994. 2. In deroga al disposto dell' del regolamento (CEE) n. 1569/77, paragrafo 2, il Portogallo è autorizzato ad ammettere all'intervento: - le partite di cereali diversi dal sorgo e dal granturco raccolti in Portogallo, contenenti una percentuale di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta non superiore al: - 16 % nel 1991/1992, - 14 % nel 1992/1993; - le partite di frumento tenero, frumento duro e orzo raccolte in Portogallo, con un peso specifico minimo di: Tipo Campagna 1991/1992 Campagna 1992/1993 Frumento duro 74 kg/hl 76 kg/hl Frumento tenero 68 kg/hl 70 kg/hl Orzo 58 kg/hl 60 kg/hl - le partite di frumento duro raccolte in Portogallo contenenti una percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente, del 50 % limitatamente alla campagna 1991/1992 e del 45 % per la campagna 1992/1993.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/1930 | Portale Normativo