Art. 5
In vigore dal 28 giu 1991
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.
La Commissione informa gli Stati membri dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
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