Art. 3

In vigore dal 28 giu 1991
Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all', paragrafo 2, è utilizzata totalmente si applicano le disposizioni che seguono. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti contemplati dal presente regolamento, e se tale domanda viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all', paragrafo 3, di una quantità corrispondente al fabbisogno. Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono concessi della Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dallo Stato membro interessato ogniqualvolta il saldo disponible lo consenta. Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate, esso provvede, non appena possibile, a versarle nuovamente nella riserva. Se le quantità domandate sono superiori al saldo disponibile della riserva, l'attribuzione avviene in proporzione alle domande. Gli Stati membri ne vengono informati della Commissione.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/1908 | Portale Normativo