Art. 34

In vigore dal 17 giu 1991
1. Il presente articolo è applicabile in sostituzione dell' ed i riferimenti fatti nell' si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo. 2. Purché siano stati trasportati direttamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, sono considerati: a) i prodotti originari ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla; i) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla; ii)i prodotti che sono ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Questa condizione non è tuttativa richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di Israele o della Comunità, se essi formano oggetto, nelle isole Canarie, a Ceuta o a Melilla, di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle, insufficienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 3; b)prodotti originari di Israele: i)i prodotti totalmente ottenuti in Israele; ii)i prodotti che sono ottenuti in Israele e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla o della Comunità, se essi formano oggetto in Israele di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle, insufficienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 3. Le isole Canarie, Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Israele" e "isole Canarie, Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR. 1 e nella casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, nel caso di prodotti originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2. 5. I prodotti figuranti nell'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. A questi prodotti si applicano nondimeno, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
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Art. 34 Regolamento (UE) 1991/2230 | Portale Normativo