Art. 2

In vigore dal 17 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS (1) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 69. (3) GU n. L 250 del 1° 9. 1987, pag. 112. DECISIONE N. 2/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-ISRAELE del 12 giugno 1991 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (1), firmato l'11 maggio 1975, considerando che il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato il 14 dicembre 1987, prevede che il Consiglio di cooperazione apporti alle norme di origine le modifiche che potrebbero essere necessarie in seguito a tale adesione; considerando che il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'accordo ed in seguito denominato «protocollo origine», modificato da ultimo dalle decisione n. 1/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele (2), deve essere modificato a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, sia sotto il profilo tecnico sia per quanto riguarda le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione corretta del regime commerciale previsto nei protocolli derivanti dalla suddetta adesione; considerando che le disposizioni transitorie devono assicurare l'applicazione corretta delle disposizioni commerciali vigenti tra la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e Israele, dall'altro, DECIDE:
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