Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 86.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.(6) GU n. L 237 del 20. 8. 1987, pag. 1.(7) GU n. L 182 del 13. 7. 1988, pag. 7.
Storico versioni

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